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Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 31.01.2002, n. 2

Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. (G.U. 09.04.2002, n. 83 - S.O. n. 70)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua i dati personali "sensibili";

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati;

Visti gli articoli 22, comma 3 e comma 3-bis e 23 della medesima legge n. 675/1996;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2000, con ilquale sono state individuate le rilevanti finalità di interesse pubblico di cui all'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996;

Visto l'art. 23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996 che prevede modalità semplificate per le informative di cui all'art. 10 della medesima legge e per la prestazione del consenso; considerato che analoghe modalità semplificate sono previste dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo

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