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Nota MIUR 11.01.2002, n. 25

Scuole paritarie: coordinamento delle attività educative e didattiche.

In sede di valutazione dei requisiti necessari alle scuole non statali che chiedono la parità, si è posto ancora il problema della definizione della figura del "dirigente scolastico", quale è stata delineata nella lettera circolare n. 2753 del 16 maggio 2001 , a proposito del responsabile della firma degli atti concernenti scrutini ed esami degli alunni nelle scuole elementari.

Precisato che l'espressione "Dirigente scolastico", propria delle scuole statali e conseguenti al relativo ordinamento del personale, non determina alcun obbligo di equiparazione nelle scuole paritarie, è peraltro necessario ribadire che, nella logica dell'autonomia scolastica che si estende anche alle scuole non statali, la responsabilità di un coordinatore delle attività educative e didattiche è distinta dalla responsabilità della gestione.

Pertanto, mentre nelle scuole materne autorizzate, elementari parificate e secondarie legalmente riconosciute e pareggiate rimangono in vigore le norme del T.U. 297/1994, per le istituzioni che hanno ottenuto la parità, il coordinatore delle attività educative e didattiche nelle singole scuole è designato dal gestore nella propria responsabilità, avendo cura di avvalersi di personale che abbia adeguata qualificazione didattico-pedagogica e di segnalarne il nominativo con allegata fotocopia del documento di identità all'Ufficio territoriale a ciò incaricato dalle Direzione Regionali.

 

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