D.M. MIUR 25.01.2002, n. 9
1. Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi di studio, di ordinamento e sperimentali, è quello indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto.
2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame della classe del candidato, designati dai competenti consigli di classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
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