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D.M. MIUR 10.01.2002, n. 38

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (G.U. 22.03.2002, n. 69)

Titolo III - Disposizioni finali e transitorie

Art. 13 - Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea specialistica

1. Previo provvedimento autorizzativo disposto dal direttore generale del Servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, le scuole possono stipulare convenzioni con atenei ubicati nella regione ove hanno sede le stesse, per la realizzazione di corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi di cui all'articolo 8, comma 1. Restano riservate agli atenei la responsabilità didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli. 6

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Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, D.M. 03.05.2018, n. 59.

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