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D.M. MIUR 10.01.2002, n. 38

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (G.U. 22.03.2002, n. 69)

Titolo II - Ordinamento dei corsi di studio

Art. 6 - Obiettivi formativi dei corsi di studio e criteri di ammissione

1. I corsi attivati nelle scuole hanno lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, nonchè di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche orali e scritte adeguate alle professionalità proprie dell'area della mediazione linguistica.

2. I corsi di studio di cui al comma 1 hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari, quali definiti e disciplinati dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

3. Per essere ammessi ai corsi di studio di cui al comma 1 occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, da parte degli organi della scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico di cui all'articolo 7 richiede altresì il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le necessarie modalità di verifica. Deve essere comunque accertata, tra l'altro, l'ottima conoscenza della lingua madre da parte dei candidati.

4. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni.

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