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D.M. MIUR 10.01.2002, n. 38

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (G.U. 22.03.2002, n. 69)

Titolo I - Procedure per il riconoscimento delle scuole

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonché le modalità per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.

2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea. 1

3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697;

e) per scuol

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