Decreto legislativo 23.01.2002, n. 10
1. All'articolo 38 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).".
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