Decreto legislativo 23.01.2002, n. 10
1. I certificatori che intendono conseguire dal Dipartimento il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati.
2. Il richiedente deve essere dotato di ulteriori requisiti, sul piano tecnico, nonché in ordine alla solidità finanziaria ed alla onorabilità, rispetto a quelli richiesti per gli altri certificatori ai sensi del regolamento di cui all'articolo 13.
3. Il Dipartimento, per il vaglio delle domande presentate ai sensi del comma 1, può avvalersi degli organismi indicati nell'articolo 3, comma 2.
4. Quando accoglie la domanda, il Dipartimento dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, consultabile anche in via telematica, tenuto dal Dipartimento stesso.
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