Decreto legislativo 23.01.2002, n. 10
1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato: "Dipartimento", svolge funzioni di vigilanza e controllo nel settore, anche avvalendosi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e di altre strutture pubbliche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri interessati.
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