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Decreto legislativo 23.01.2002, n. 10

Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. (G.U. 15.02.2002, n. 39)

Art. 11 -

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, producono gli effetti previsti dagli articoli 6, capoversi 1o, 2o e 3o, e 9 del presente decreto.

2. I certificatori che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, risultano iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'articolo 27, comma 3, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono iscritti d'ufficio nell'elenco pubblico previsto dall'articolo 5 del presente decreto, ed hanno facoltà di proseguire l'attività già svolta o di iniziarne l'esercizio, se non precedentemente avviato, con gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, i certificatori di cui all'articolo 4 sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 28, comma 2, lettere a), c), e), f), g), h) ed i), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In caso di cessazione dell'attività, devono darne preventivo avviso al Dipartimento, comunicando contestualmente la conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa.

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