D.M. MIUR 28.02.2002, n. 93
1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il Presidente della Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o il Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.
2. Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.
3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.
4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
5. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti la Commissione procede nel caso di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda prova scritta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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