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D.M. MIUR 28.02.2002, n. 22

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2001-2002. (G.U. 04.07.2002, n. 155 - S.O. n. 139)

Titolo I - Sperimentazioni di ordinamento e struttura

Art. 2 - Validità e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamento e di struttura

1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art. 1 - primo comma - del Decreto Ministeriale 26.6.2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.910 e valido, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. Con il decreto n.2 del 9.1.2002, che ha individuato la materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto n.9 del 25.1.2002, che ha determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentali, sono stati indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite, ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

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