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D.M. MIUR 28.02.2002, n. 21

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei Componenti delle commissioni d'esame. (G.U. 04.07.2002, n. 155 - S.O. n. 139)

Art. 1 - Nomina e formazione delle Commissioni

1. Nelle scuole statali e paritarie le commissioni d'esame sono composte da un Presidente esterno all'Istituto e dai docenti designati dai competenti consigli di classe, nel numero fissato per ciascun indirizzo di studio e con le modalità previste dal D.M. n. 9 del 25.1.2002, e sono nominate, ai sensi dell'art.22, comma 7, della legge n. 448/2001, dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale.

2. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal D.M. n.9 del 25.1.2002, sono composte, oltre che da un Presidente esterno all'Istituto, per il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.

3. Il Presidente e i commissari sono nominati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

4. È nominato un Presidente per ogni sede di esame.

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