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D.M. MIUR 12.02.2002, n. 11

Decreto di approvazione della tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo

Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999 (Approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002)
Non sono soggetti a valutazione i titoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né quelli di grado inferiore.
A - Titoli di accesso alla graduatoria Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità
1) Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36. Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1), i seguenti punti:
per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 punti 12;
per il punteggio da 60 a 65 punti 15;
per il punteggio da 66 a 70 punti 18;
per il punteggio da 71 a 75 punti 21;
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