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Comunicato Ministero del lavoro e delle politiche sociali 07.02.2002

Rivalutazione per l'anno 2002 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 80, commi 4 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (G.U. 07.02.2002, n. 32)

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2002 ai sensi degli articoli 65, comma 4 e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari al 2,7 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT 18 gennaio 2002).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2002, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 110,58 (L. 214.112,041); per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a Euro 19904,35 (L. 38.540.198,1.);

b) l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 265,20 (L. 513.500), per complessive L. 2.567.500, ai sensi dell'art. 80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le domande relative alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti nell'anno 2002, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a Euro 27.644,94 (L. 53.528.061,6.).

Le operazioni di riparametrazione dell'indicatore della situazione economica dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura dei benefici da erogare sono effettuati secondo procedure di cui all'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337.

Per gli assegni per il nucleo familiare da erogare per il 2001, (per i procedimenti in corso), continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2001, per gli assegni di maternità da erogare per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni

senza affidamento

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