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Circolare MIUR 12.02.2002, n. 12

Procedimenti amministrativi e procedure connesse di competenza delle Direzioni Regionali Scolastiche in materia di stato giuridico ed economico del personale dirigenziale, docente ed ATA.

Con la Circolare Ministeriale nr.205 del 30 agosto 2000 sono state fornite prime indicazioni in materia di decentramento delle funzioni, rispettivamente alle istituzioni scolastiche e alle strutture periferiche del Ministero, alla luce delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 275/99 che, com'è noto, ha individuato, con effetto dal 1 settembre 2000, gli ambiti di autonomia, anche amministrativa, delle istituzioni scolastiche.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n.347, emanato ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, sono state individuate le competenze attribuite specificatamente agli Uffici centrali ed agli Uffici periferici dell'Amministrazione.

Con Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2001 è stata definita l'organizzazione degli Uffici centrali dirigenziali di livello non generale individuando nel Ministero solo competenze di indirizzo, coordinamento, organizzazione e controllo. Pur tuttavia nella fase transitoria il Ministero ha provveduto e tuttora provvede all'emanazione di atti di gestione per evitare soluzioni di continuità dell'azione amministrativa. Ora occorre, in sintonia anche a quanto contenuto nelle " linee di articolazione degli Uffici Scolastici Regionali", fornire alcune indicazioni sui procedimenti amministrativi e sui conseguenti provvedimenti gestionali, prima di competenza ministeriale e che ora trovano, per coerenza del complessivo impianto dell'amministrazione, collocazione nelle attribuzioni a livello periferico e, segnatamente, nelle Direzioni Regionali Scolastiche.

Ciò premesso, fermo restando il potere organizzatorio dei Direttori Regionali (art. 16 c. 1 lettera C del d. lgs. 30.3.2001, n. 165) di articolare, nel rispetto di quanto stabilito dai decreti di organizzazione, l'esercizio della competenza in materia dei procedimenti indicati in oggetto, pur essendo consapevoli che

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