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Circolare MIUR 06.02.2002, n. 10

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2002/2003.

Com'è noto, l'art. 21 - 9° comma della legge 11.03.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28 - 4° comma della legge 28.02.1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 29.01.2002 che il tasso d'inflazione programmato per il 2002 è pari al 1,7%.

Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art. 28 della summenzionata legge 28.02.1986, n. 41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 2002-2003, in ragione del 1,7%, come dal seguente prospetto in cui viene riportato sia l'importo in euro che il corrispondente in lire:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2001-2002 riferito all'anno d'imposta 2000 rivalutazione in ragione del 1,7% limite massimo di reddito per l'a.s. 2002-2003 riferito all'anno d'imposta 2001, con arrotondamento all'unità di euro superiore
1 euro 4.179,69 71,05 4.251,00
lire 8.093.000 137.581 8.230.581
2 euro 6.935,50 117,90 7.054,00
lire 13.429.000 228.293 13.657.293
3 euro 8.915,60 151,57 9.068,00
lire 17.263.000 293.471 17.556.471
4 euro 10.648,82 181,03 10.830,00
lire 20.619.000 350.523

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