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Circolare Ministero dell'economia e delle finanze 07.02.2002, n. 13128

Autorizzazione alla dismissione di beni immobili dello Stato non più utilizzabili. (G.U. 27.02.2002, n. 49)

Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto del Ministro - Segretariato generale e, per conoscenza:

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, il Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato è stato soppresso (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001).

Si rende pertanto necessario impartire istruzioni in merito alla procedura in oggetto.

A seguito del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, presso ogni amministrazione sono stati istituiti, per l'acquisto dei beni e servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici, i rispettivi Centri di spesa.

Pertanto i beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche, per i quali non si ravvisi l'opportunità della vendita, sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana o, in caso di mancato ritiro da parte della stessa, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche, su autorizzazione del dirigente responsabile alla tenuta dei beni o del titolare del centro di responsabilità.

Da questi dovrà anche pervenire l'autorizzazione all'eventuale passaggio di carico dei beni inventariati tra consegnatari della stessa o di altre amministrazioni.

Per i beni non più utilizzabili per i quali si ravvisa l'opportunità della vendita, le amministrazioni dovranno fare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, che detta norme per "la semplificazione del procedimento relativo all'alienazione dei beni mobili dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001.

Qualora le procedure sopra descritte siano state infruttuosame

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