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Sentenza Corte Costituzionale 20.12.2002, n. 536

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Sentenza: nel giudizio di legittimità di costituzionale della legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5, recante "Modifica dell'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", concernente il periodo di caccia", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato l'8 aprile 2002 depositato in Cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2002.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5, recante "Modifica dell'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", concernente il periodo di caccia", per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s ) della Costituzione ( rectius: art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna).

L'art. 1 della legge regionale censurata ha modificato - sostituendo il primo comma dell'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - la previgente disciplina legislativa nel senso di consentire l'attività venatoria (in relazione alle specie cacciabili di cui all'art. 48 della stessa legge n. 23 del 1998) dalla terza domenica di settembre fino al 28 febbraio dell'anno successivo, "a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie, non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

La legge regionale censurata, estendendo il periodo di esercizio della caccia nel territorio sardo, si porrebbe,

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