Legge 27.12.2002, n. 290
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri di personale", "Fondi da ripartire per l'operatività scolastica" e "Scuole non statali", di pertinenza del centro di responsabilità "Servizio affari economico finanziari" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2003, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilità "Programmazione, coordinamento e affari economici" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agos
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