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Legge 27.12.2002, n. 290

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005. (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 241)

Art. 12 - Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2003, come segue:

a) Esercito n. 26.854;

b) Marina n. 5.907;

c) Aeronautica n. 5.994.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue:

a) Esercito n. 8;

b) Marina n. 190;

c) Aeronautica n. 220.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue:

a) Esercito n. 250;

b) Marina n. 140;

c) Aeronautica n. 100;

d) Carabinieri n. 80.

5. La forza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri da ammettere alla ferma di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 102 unità.

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'

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