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Legge 27.12.2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 240)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo V - Finanziamenti degli investimenti

Art. 68 - Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:

1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;

2) i costi im

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