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Legge 27.12.2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 240)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo V - Finanziamenti degli investimenti

Art. 60 - Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo

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