Legge 27.12.2002, n. 289
Titolo III - Disposizioni in materia di spesa
Capo II - Oneri di personale
1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, aumentato della metà. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione".
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