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Legge 27.12.2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 240)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo I - Spese delle amministrazioni pubbliche

Art. 29 - Patto di stabilità interno per gli enti territoriali

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.

4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.

5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, qu

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