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Legge 27.12.2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (G.U. 31.12.2002, n. 305 - S.O. n. 240)

Titolo I - Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1 - Risultati differenziali

1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003.

2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristruttur

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