IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Umbria 16.12.2002, n. 28

Norme per l'attuazione del diritto allo studio. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 24 dicembre 2002, n. 58.

Art. 2 - Finalità

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico e formativo, il pieno sviluppo della persona e l'inserimento nella società e nel lavoro, nonché per concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, la Regione promuove ed incentiva anche con risorse economiche, gli interventi dei Comuni, singoli od associati, volti a favorire l'accesso alla scuola materna, a garantire l'attuazione del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e ad assicurare la prosecuzione degli studi o la frequenza di percorsi formativi agli studenti privi di mezzi, agli adulti, ai portatori di handicap, ad alunni in situazione di marginalità o comunque svantaggiati.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e in particolare per l'attuazione degli interventi in funzione della qualificazione del sistema scolastico e formativo, i Comuni singoli od associati, curano l'integrazione dei servizi, coordinandosi con gli organismi scolastici e in collegamento con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.