Legge regionale Regione Umbria 16.12.2002, n. 28
Norme per l'attuazione del diritto allo studio. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 24 dicembre 2002, n. 58.
1. I Comuni definiscono, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, gli interventi di assistenza sociale, medico-psico- pedagogica e di assistenza ai minori disabili psico-fisici, in ogni ordine e grado di scuola, da attuare direttamente o anche tramite il servizio ASL, secondo quanto disposto dalle leggi in materia di sanità e assistenza.
2. Le modalità di attuazione del servizio di cui al comma 1 sono regolate da appositi protocolli d'intesa.
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