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Informativa INPDAP 09.12.2002, n. 33

Permessi per lavoratori disabili. Art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992. Art. 19, legge n. 53/2000.

Si fa riferimento ai numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione Centrale in merito alle modalità di fruizione ed ai riflessi contributivi relativamente ai permessi, di cui alla normativa indicata in oggetto.

Al riguardo, la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha dettato norme in materia di assistenza, di integrazione sociale e di diritti delle persone handicappate, prevedendo, tra l'altro, l'attribuzione di particolari benefici ai lavoratori dipendenti interessati. In particolare, il comma 6 dell'articolo 33, nel richiamare i commi 2 e 3 dello stesso articolo, dispone che le persone maggiorenni portatrici di handicap, in situazioni di gravità, possono usufruire di due ore di permessi giornalieri e tre giorni di permessi mensili.

La situazione di gravità, cui si fa riferimento nel citato articolo, è quella disciplinata dal comma 3° dell'articolo 3 della stessa legge 104/92.

Tali permessi sono retribuiti (legge 27.10.1993, n. 423) e sono coperti dalla relativa contribuzione pensionistica e previdenziale a carico dell'ente datore di lavoro.

L'art. 19 della legge n. 53/2000 ha recentemente modificato la fruibilità dei benefici in questione introducendo il principio della loro alternatività e modificando, in tal modo, il precedente orientamento (peraltro sostenuto dal parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica), che ne prevedeva , nello stesso mese, la possibilità del cumulo.

Pertanto, i lavoratori interessati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di modifica, potranno utilizzare alternativamente e non più cumulativamente l'uno o l'altro dei benefici, in ragione delle specifiche richieste inoltrate ai rispettivi enti di appartenenza.

Si fa presente che, nell'ipotesi di riposi orari, il numero di ore spettanti è da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, nel senso che il permesso è pari a due ore per un orario corrispondente o superiore alle 6 ore,

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