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D.M. MIUR 02.12.2002, n. 127

Cessazioni dal servizio.

Formula iniziale

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto l'art. 1 - comma 2 - di tale regolamento il quale prevede che il Ministro dell'Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;

Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 1, per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;

Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

Considerata l'esigenza di individuare i termini che, per la loro connessione con le altre operazioni riguardanti la rilevazione delle disponibilità dei posti e la mobilità del personale, siano coerenti con le cadenze operative finalizzate alla tempestiva assegnazione del personale alle singole scuole e classi;

Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 1° marzo 2002, nel quale, per il personale dell'area V della Dirigenza scolastica son

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