D.P.R. 04.04.2002, n. 101
Capo I - Norme comuni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per procedure telematiche di acquisto, le procedure di gara telematica e di mercato elettronico disciplinate ai Capi II e III;
b) per gare telematiche, le procedure di scelta del contraente disciplinate al Capo II ed attuate in via elettronica e telematica;
c) per mercato elettronico, le procedure di scelta del contraente attuate in via elettronica e telematica disciplinate al Capo III;
d) per sistemi informatici di negoziazione, le soluzioni e gli strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti;
e) per amministrazioni, tutti i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici, con esclusione delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle comunità montane;
f) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui l'amministrazione può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione;
g) per utente, il fornitore di beni o il prestatore di servizi abilitato ai sensi del presente regolamento a partecipare alle procedure telematiche di acquisto attraverso il processo di autorizzazione;
h) per unità ordinante, ogni soggetto abilitato nell'ambito dell'amministrazione pubblica di pertinenza ad impegnare l'amministrazione per l'acquisto di beni e servizi;
i) per sito, il punto di presenza sulle reti telematiche, dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletament
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