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D.M. Lavoro e politiche sociali 04.04.2002

Attuazione art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 08.08.1995 n. 335. (G.U. 12.06.2002, n. 136)

Art. 3 - Indennità di paternità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ed avente i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, è corrisposta un'indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. In caso di adozione o affidamento l'indennità di cui al comma 1 spetta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 2, anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

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