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Decreto legislativo 05.04.2002, n. 77

Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64. (G.U. 29.04.2002, n. 99)

Art. 8 - Rapporto di servizio civile 10 11

1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.

2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all'articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.

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Articolo sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

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La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costit

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