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Decreto legislativo 05.04.2002, n. 77

Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64. (G.U. 29.04.2002, n. 99)

Art. 6 - Progetti 7

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.

2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.

3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonché quelli di servizio civile all'estero.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgon

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