IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 05.04.2002, n. 77

Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64. (G.U. 29.04.2002, n. 99)

Art. 2 - Ufficio nazionale per il servizio civile 1

1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze.

1

La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.