Decreto legislativo 05.04.2002, n. 77
1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.
2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda.
Articolo sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
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