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C.M. MIUR 24.04.2002, n. 46

Legge n. 62 del 10 marzo 2000 - Contratti individuali di lavoro - Scuole paritarie. Applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera h) e comma 5.

L'articolo 1, comma 4, lettera h), della legge n. 62/2000 , recante norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, prevede, tra i requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, la stipula di contratti individuali di lavoro nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore per il personale dirigente e insegnante che presta servizio presso le scuole in oggetto. Il comma 5, della succitata legge, prevede altresì la possibilità per dette scuole di avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero di ricorrere a contratti di prestazione d'opera in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive.

Al riguardo sono sorti dei problemi interpretativi circa la portata applicativa dei due citati commi; in modo specifico si è posta la questione relativa alla concreta possibilità di applicare, in modo generalizzato, e dunque oltre il limite di un quarto delle prestazioni complessive prefigurato dal comma 5 dell'art.1, L. 62/2000, contratti di prestazione d'opera stipulati in conformità di contratti nazionali di lavoro per il personale docente con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La questione è stata sollevata - in sede di applicazione delle citate disposizioni - dall'Assessorato della Regione siciliana, il quale ha investito, a sua volta, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.

Attesa la rilevanza generale della materia trattata, del tutto peculiare nella sua accezione, e, soprattutto al fine di evitare l'applicazione nell'ambito del territorio nazionale di modalità non univoche, questa Direzione ha ritenuto opportuno acquisire in merito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che si è espressa sulla questione con parere n. 037231 del 17 aprile 2002.

Con tale pare

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