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Nota MIUR 08.08.2002, prot. n. 2407

Avvio dell'a.s. 2002/2003 - funzionamento delle classi.

Si pregano le SS.LL. di voler fornire urgente riscontro alla nota prot. n. 2040 del 10 luglio u.s. con la quale si chiedevano chiarimenti in ordine al rapporto sottodimensionato docenti/alunni e alle consistenze di organico di talune scuole rientranti nei rispettivi contesti territoriali.

Con l'occasione si prega di voler fornire assicurazioni in ordine alle avvenute eliminazioni delle situazioni sopra richiamate qualora non formalmente legittime e giustificate da oggettive ed ineliminabili esigenze.

In relazione poi a ricorrenti quesiti rivolti a questo Ministero sulla corretta applicazione dei commi 1 e 2 dell' art. 3 della legge n. 333/2001 , si ritiene di dover fornire le seguenti precisazioni.

Giova premettere che il citato comma 1 dispone che le variazioni del numero degli alunni iscritti, apportate nella fase di adeguamento degli organici alle situazioni di fatto, non comportano modifiche del numero delle classi autorizzate in organico dal competente CSA e che il comma 2 prevede che il dirigente scolastico possa disporre incrementi del numero delle classi eventualmente indispensabili in relazione all'aumento degli alunni iscritti.

Un'interpretazione strettamente letterale delle norme sopra citate potrebbe indurre a ritenere che, mentre le variazioni in aumento del numero degli alunni possono determinare un incremento di classi rispetto a quelle definite nell'organico, non si debba procedere invece ad alcuna riduzione di classi anche quando il numero degli alunni risulti notevolmente inferiore ai dati e ai parametri fissati delle norme vigenti.

Tale interpretazione però, alla luce di un esame più approfondito, non appare sostenibile, considerato che la ratio della citata legge n. 333/2001, finalizzata ad accelerare le operazioni di avvio dell'anno scolastico attraverso la riduzione al minimo indispensabile delle mod

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