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Nota MIUR 02.08.2002, prot. n. 452

Compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione agli esami. C.M. n. 8 del 12 febbraio 2002.

Con la Circolare richiamata in oggetto il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - ha reso noto, con puntuali argomentazioni, di non condividere la prassi, sorta per effetto di un apposito accordo intervenuto tra questa Amministrazione e l'ex Direzione Generale dei servizi periferici del Tesoro, secondo cui ai fini della liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie non fruite, sia sufficiente, da parte delle Istituzioni scolastiche, compilare l'apposito tabulato annuale prodotto in via informatica dalle Direzioni provinciali dei servizi vari, senza più necessità di emanazione del provvedimento formale.

L'adozione del provvedimento amministrativo debitamente documentato deriva dalla necessità di assicurare, alla fattispecie in esame, il rispetto di una duplice condizione di legittimità, venuta meno, ad avviso dell'organo di controllo, per le seguenti ragioni: da un lato, perché la censurata prassi annullando di fatto il controllo preventivo delle Ragionerie provinciali, contravviene alle previsioni legislative che dispongono la verifica di legalità su tutti gli atti dai quali derivi una spesa, o che abbiano comunque effetti finanziari sul bilancio dello Stato; dall'altro lato, perché la mera mancata fruizione delle ferie non dà automaticamente diritto a percepire il compenso sostitutivo, essendo tale diritto subordinato dal C.C.N.L. a precisi presupposti e condizioni.

La medesima motivazione, prosegue la circolare in parola, porta ad escludere che il pagamento possa essere eseguito sulla base di un semplice tabulato che può essere, sì, d'ausilio per la determinazione dell'importo da liquidare, ma che in nessun caso può sostituire un atto amministrativo "dovuto". Considerata la chiarezza, in punto di diritto, delle osservazioni che precedono, e posta la doverosità dell'esplicitazione formale delle ragioni che legittimano il diritto a percepire i compensi in q

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