Legge 08.08.2002, n. 178
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2002";
al comma 2, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2002";
al comma 3, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2002";
al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2002";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1º gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003";
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 5
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