Legge regionale Regione Sicilia 09.08.2002, n. 9
1. All'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici.".
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