Legge regionale Regione Sicilia 09.08.2002, n. 9
1. L'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è così sostituito:
"Art. 7. - 1. Il 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.".
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