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Legge regionale Regione Puglia 07.08.2002, n. 15

Riforma della formazione professionale. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 9 agosto 2002, n. 104.

Titolo VI - Norme transitorie

Art. 34 - Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 27

1. I termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 sono riaperti per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale scadenza decorrono, conseguentemente, i termini per gli adempimenti di cui al comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 27/2001.

2. L'espressione "pensione di vecchiaia" contenuta nei commi 3 e 5 dell'articolo 1 della l.r. 27/2001 è sostituita con l'espressione "compimento del sessantacinquesimo anno di età".

3. La modifica di cui al comma precedente opera anche per il calcolo della indennità "una tantum" da corrispondere agli operatori di sesso femminile, già iscritti nei soppressi albo ed elenco di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio ai sensi della l.r. 27/2001. A tal fine, gli enti gestori da cui i predetti operatori dipendevano ritrasmetteranno, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tabulati di cui al comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 27/2001, rettificati.

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