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Informativa INPDAP 02.08.2002, n. 69

Regolamento CE 1606/98.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti in ordine ai criteri applicativi del Regolamento CE 1606/98 nonché all'adozione di provvedimenti pensionistici non conformi alle disposizioni recate dallo stesso Regolamento, si reputa opportuno fornire più dettagliate informazioni sulle modalità operative cui attenersi nei casi di specie.

In via preliminare è opportuno richiamare il contenuto delle note che sull'argomento in oggetto sono state precedentemente diramate da questo Istituto (circolare n° 17 del 15/3/99, circolare a firma congiunta INPS-INPDAP n° 125 del 7/6/99, informativa n.° 1724/M del 24/09/1999 e informativa n° 20 dell'11/5/01) e di cui la presente comunicazione costituisce approfondimento.

Nella seconda parte della presente informativa, vengono anche proposte alcune esemplificazioni che completeranno l'analisi dell'argomento anche sotto il profilo pratico.

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato in indirizzo, stante la rilevanza che l'estensione del sistema di sicurezza sociale comunitario ai pubblici dipendenti assume, si rivolge la raccomandazione di dare la massima diffusione al presente documento presso i propri uffici centrali e periferici.

Parte I

Domande di totalizzazione prodotte dalla data di entrata in vigore del Regolamento 1606/98.

Le istanze tendenti ad ottenere la valutazione di periodi di assicurazione vantati nell'ambito di un Paese aderente all'Unione europea hanno lo scopo di incrementare l'anzianità contributiva del richiedente ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione pensionistica nazionale ovvero, in caso di situazione previdenziale già definita, di beneficiare dei riflessi che una maggiore anzianità contributiva può comportare (ad es. riduzione o cessazioni delle penalizzazioni percentuali ex art. 11 legge 537/93 e art. 1, comma 27, legge 335/95).

Se il periodo di assicurazione estero è di almeno un anno, la domanda di totalizzazione è altresì valida quale rich

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