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Circolare INPDAP 01.08.2002, n. 30

Trattamento di fine rapporto. (G.U. 30.08.2002, n. 203)

Sono state segnalate dalle sedi provinciali dell'Istituto e dagli enti iscritti - in particolare dalle amministrazioni scolastiche - talune problematiche di carattere interpretativo ed operativo in materia di trattamento di fine rapporto per la cui soluzione si ritiene necessario fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni ad integrazione di quanto già puntualizzato con circolare n. 11 del 12 marzo 2001.

Ai fini di una più agevole lettura della presente circolare va premesso che per trattamenti di fine servizio (d'ora in avanti TFS) si intendono sia l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973 spettante al personale delle amministrazioni statali sia l'indennità premio di servizio di cui alla legge n. 152/1968 spettante ai dipendenti degli enti locali e a quelli del comparto della sanità.

Per trattamento di fine rapporto (d'ora in avanti TFR) si intende invece la prestazione regolata in base all'art. 2120 del codice civile.

1. Personale in regime di TFR

Sono obbligatoriamente in regime di TFR:

a) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999) o stipulato successivamente;

b) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001).

Conservano, pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2000, anche in caso di successivo passaggio - a qualsiasi titolo - da un ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato.

É in regime di TFS pure i

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