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Parere Avvocatura generale dello Stato 26.09.2001, prot. n. 103308

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La legge n. 312 del 1980 ha dato ai dipendenti civili e militari dello Stato (salvo specifiche eccezioni) un nuovo assetto, sostituendo al sistema dello carriere quello delle qualifiche funzionati.

A tal fine, dopo che in data 8 novembre 1988 un'apposita commissione ha individuato i profili professionali compresi in ciascuna qualifica e valutato la corrispondenza tra le vecchie carriere e i nuovi profili, si e proceduto all'inquadramento, mediante provvedimenti individuali, nelle qualifiche funzionali col corrispondente livello retributivo.

Con giurisprudenza costante, il Consiglio di Stato ha individuato in tale data il dies a quo della decorrenza degli interessi degli accessori.

Per porre rimedio all'onere economico derivante dalla interpretazione giurisprudenziale, con l'art. 26, comma 4, legge 23 dicembre 1988, n. 448, è stato stabilito che le somme corrisposte al personale del comparto Ministeri per effetto del cennato inquadramento non danno luogo né ad interessi né a rivalutazione monetaria; la esclusione degli accessori è stata disposta anche riguardo le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991.

La disposizione dell'art. 26 citato è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 17 maggio 2001, n. 136.

Alla stregua di giurisprudenza costante, il principio secondo cui la pronuncia di incostituzionalità di una norma di legge dispiega i suoi effetti ex tunc trova limite negli effetti che la stessa norma ha irrevocabilmente prodotto in conseguenza della preclusione nascente dal giudicato o dal decorso dei termini di prescrizione.

Pertanto, con riferimento ai crediti per differenze retributive a seguito del nuovo inquadramento, non possono essere prese in considerazione istanze di riesame di coloro nei cui confronti in giudizio (con sentenza non più impugnabile) è stato negato il diritt

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