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Nota MIUR 28.09.2001, prot. n. 477

Personale ATA. Trasferimento per incompatibilità ambientale.

Sulla G.U. n. 112/L del 9.5.2001 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 che ha riordinato in un unico testo le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Gli art. 72 e l'allegato A di cui all'articolo 71 1° comma fanno una elencazione di norme abrogate, tra le quali è riportato l' articolo 32 del d.P.R. 10.1.1957 n. 3 cui fa rinvio l' articolo 567 del D.Lgs. 16.4. 1994 n. 297 , che disciplina il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del personale ATA.

Su quanto sopra si richiama l'attenzione delle SS.LL. atteso che è stato segnalato che vengono ancora adottati provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale di personale ATA, pur essendo stato abrogato tale istituto.

Con l'occasione si rammenta che l' articolo 3 della Legge 27.3.2001 n. 97 disciplina il trasferimento d'ufficio del dipendente di amministrazioni pubbliche a seguito di rinvio a giudizio dello stesso

 

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