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Nota MIUR 14.09.2001, prot. n. 441

Istruzioni operative connesse al D.M. prot. n. 65 del 20.4.2001.

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute allo scrivente, si forniscono qui di seguito le necessarie indicazioni:

A) Accesso agli Istituti

Salvo diversi accordi, gli Affidatari sono tenuti - ove necessario - all'apertura ed alla chiusura delle istituzioni scolastiche interessate, in funzione esclusiva dell'assolvimento del servizio di pulizia.

Tale obbligo non comporta assolutamente lo svolgimento di compiti di vigilanza e portierato, ma è finalizzato esclusivamente a rendere possibile, in assenza del personale A.T.A. proposto a tali compiti, l'adempimento del servizio di pulizia nei plessi scolastici interessati.

B) Coesistenza di più ditte di pulizia

Nel caso in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, si fosse in presenza sia di ditte appaltatrici di lavori di pulizia, nei cui contratti la scuola è subentrata all'Ente Locale, sia di ditte che hanno assunto i soggetti ex LSU, ai sensi del D.M. di cui all'oggetto, l'assolvimento dei compiti dei servizi di pulizia nelle scuole interessate, spetterà alle ditte utilizzatrici degli ex LSU stabilizzati ai sensi del sopracitato D.M. per la sola parte residuale della superficie planimetrica da sottoporre a pulimento. In assenza di tale presupposto, nella formulazione del piano di ottimizzazione, gli affidatari procederanno, d'intesa con gli affidanti, alla assegnazione degli ex LSU stabilizzati in altre istituzioni scolastiche ove la presenza degli stessi risulti carente.

C) Interruzione dei rapporti con gli LSU

Si rammenta, infine, che con la data del 30 giugno 2001, questa Amministrazione ha definitivamente interrotto il ricorso allo strumento dei Lavori Socialmente Utili e che non esiste nessuna possibilità, in base alla normativa vigente, di ulteriori proroghe. A partire dal 1° luglio 2001, quindi, è da ritenersi assolutamente escluso il ricorso a tale tipologia di utilizzo di risorse umane nelle scuole statali.

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