IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 25.09.2001, n. 350

Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (G.U. 26.09.2001, n. 224)

Capo III - Emersione di attività detenute all'estero

Art. 19 - Disciplina sanzionatoria

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore"; b) al comma 4, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore".

2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.

2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.