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Decreto legge 25.09.2001, n. 350

Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (G.U. 26.09.2001, n. 224)

Capo II - Disposizioni in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria

Art. 9 - Disposizioni in materia di equalizzatore

1. Sono abrogati:

a) il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) il comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

d) il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

e) il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, differenziali negativi e oneri realizzati a decorrere dal 4 agosto 2001, nonché per i redditi di capitale di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere dalla stessa data.

3. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e continuano ad applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2001 gli elementi di rettifica delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonché di taluni redditi di capitale individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva.

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